VERSAMENTI DEI SOCI DAL 2000

La Finanziaria 2000 ha introdotto l'imposta fissa a tutti i conferimenti nel capitale sociale (esclusi quelli immobiliari) .

All'atto degli aumenti di capitale o di conferimento e versamento in c/capitale si applicheranno L. 250.000 in luogo dell'imposta proporzionale dell'1% a decorrere dall'1.1.2000.

La portata delle norme introdotte è talmente ampia che interessa anche le norme che imponevano l'obbligo di denunciare, ogni trimestre, i versamenti "in conto capitale"o "a fondo perduto" e pure l'obbligo di denunciare trimestralmente le sottoscrizioni di aumenti di capitale deliberati dalle assemblee .

La Finanziaria ha inoltre abrogato la norma che esplicitamente condizionava le delibere di aumento del capitale sociale all'effettuazione delle relative sottoscrizioni. La conseguenza è che non è più necessario effettuare alcuna denuncia , nè versare alcuna imposta per le sottoscrizioni raccolte dall'ultimo trimestre del 1999 in avanti, vista la specifica retroattività delle disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2000.

Con la normativa precedente l'1.1.2000 si tassava con l'imposta proporzionale la delibera di assemblea straordinaria di aumento del capitale ove essa enunciasse l'avvenuto versamento e allo stesso modo si trattavano gli atti costitutivi;

In caso la delibera dell'assemblea straordinaria non enunciava l'avvenuto versamento, essa veniva sottoposta alla tassazione in misura fissa, salvo poi applicare l'imposta proporzionale alle sottoscrizioni raccolte successivamente, trimestre per trimestre, da denunciarsi entro i primi 20 giorni successivi ad ogni trimestre ;

In caso di versamenti in conto capitale senza delibera o suffragati da una delibera di assemblea ordinaria o di Cda ( in conto aumento, in conto futuro aumento, in conto capitale, a copertura perdite, eccetera) vi era l'obbligo di denunciarli trimestre per trimestre, nei 20 giorni dall'inizio di ogni successivo trimestre e di pagare l'imposta dell'1 %.

Qualche dubbio circa obblighi di denuncia e/o di versamento d'imposta riamane in caso di delibera di aumento assunta dall'assemblea straordinaria (aumento solo deliberato) e a essa seguano sottoscrizioni e versamenti. In caso di conferimenti spontanei di uno o più soci , al di fuori di qualsiasi delibera, v'è il dubbio se in occasione di tali versamenti scattino obblighi formali o di pagamento di imposte fisse. Lo stesso dicasi per l'evenienza che tali versamenti siano programmati (o enunciati) in delibere di assemblea ordinaria (o di consiglio di amministrazione).

Però in linea generale ora una cosa è certa, che essendo stata abrogata la norma (già contenuta nella nota I dell'articolo 4 della tariffa parte prima) per la quale "per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto", tali incrementi del patrimonio sociale non rappresentano più un presupposto d'imponibilità e quindi non scontano più alcuna tassazione nè per essi vi sono formalità da espletare. Inoltre, essendo stata abrogata la norma per la quale non si denunciano più le sottoscrizioni formulate dai soci posteriormente alle assemblee straordinarie che deliberavano l'aumento del capitale sociale, questi incrementi di capitale divengono anch'essi estranei da qualsiasi tassazione e da qualsiasi formalità.

Qui di seguito vi riportiamo una casistica delle principali tipologie esistenti di versamento e finanziamento dei soci :

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCIALI

 TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE

BILANCIO

FISCO
Versamenti a fondo perduto. Atto volontario dei soci che interviene informalmente e volontariamente Non deve essere in misura proporzionale. Non è nemmeno necessaria alcuna delibera. Il socio rinuncia alla restituzione. Versamenti a fondo perduto, in conto capitale, a copertura perdite Sono iscritti nel patrimonio netto al punto VII - Altre riserve Sono neutri fiscalmente
Versamenti in conto aumento capitale. I versamenti dei soci a pagamento del capitale che intervengono nel periodo compreso tra la delibera e l'iscrizione nel registro imprese della stessa sono definiti in conto aumento del capitale. Sono unicamente quei versamenti che intervengono nel periodo compreso tra la data della delibera di aumento pagamento del capitale e la data dell'iscrizione presso il registro imprese della stessa. Versamento in conto aumento di capitale. Sono da iscrivere in una riserva di capitale denominata versamenti in conto aumento di capitale o azioni sottoscritte per aumento di capitale. Sono neutri fiscalmente.
Versamenti in conto futuro aumento del capitale. Il versamento è effettuato in vista di una prossima delibera di aumento del capitale sociale. Non è richiesta la proporzionalità. All'atto del versamento deve specificarsi la destinazione del versamento. Versamento in conto futuro aumento di capitale. Sono iscritti nel patrimonio netto al punto VII - Altre riserve Sono neutri fiscalmente
Versamenti a titolo di finanziamento. Trattasi di somme date a mutuo dai soci alla società. Non necessitano formalità perchè siano posti in essere. In capo alla società sorge un obbligo di restituzione con i tempi e le modalità previste dall'accordo di mutuo (o finanziamento) intercorso tra le parti. Il finanziamento può essere fruttifero o infruttifero. La caratteristica di tali somme risiede nel diritto alla loro restituzione vantato dai soci. Finanziamento soci. Sono da iscrivere come debiti alla lettera D, punto 4) - Debiti verso altri finanziatori. Gli interessi rappresentano una spesa deducibile per la società (irrilevante però ai fini Irap) e un reddito tassato in capo al percettore. La società deve effettuare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,5%. Il contratto di mutuo se stipulato per iscritto sconta l'imposta di registro nella misura del 3%.
Rinuncia a crediti da parte dei soci. Trattasi di rinuncia dei soci al diritto di restituzione originariamente previsto. Lo scopo è quello di trasformare la natura del versamento da mutuo a patrimonio della società. Trattasi anche in questo caso di un atto spontaneo del socio. Deve sussistere la rinuncia del creditore (il socio) al suo diritto alla restituzione La rinuncia del credito vantato dal socio comporta la necessità di costituire una riserva di capitale di pari importo. E' invece "da ritenersi non corretto il comportamento secondo il quale i versamenti in conto perdite effettuati dai soci durante l'esercizio transitino direttamente nel conto economico" Rinuncia crediti dei soci. Sono neutri fiscalmente.

 

 

 

 

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