EROGAZIONE LIBERALE |
SOGGETTO PERCIPIENTE |
AGEVOLAZIONE FISCALE |
NOTE |
Contributi, donazioni e oblazioni destinati ai paesi in via
di sviluppo |
ONG (Organizzazioni Non Governative) idonee ai sensi dell'articolo
28, legge 49/87 |
Deduzione non superiore la 2% del reddito complessivo
dichiarato (articolo 10, comma 1,lettera g) del Tuir) |
Non cumulabilità con la detrazione per erogazioni liberali
alle Onlus di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis)
del Tuir |
Erogazioni in denaro per il sostentamento del clero della
Chiesa cattolica italiana |
Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero della Chiesa
Cattolica italiana |
Deduzione fino all'importo di lire 2 milioni (articolo
10, comma 1,lettera i) del Tuir) |
- |
Spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle
procedure di adozione di minori stranieri ai sensi della legge
184/83 |
- |
Deduzione pari al 50 per cento delle spese sostenute (articolo
10, comma 1, lettera i-bis) del Tuir |
- |
Erogazioni in denaro e cessione gratuita di beni in convenzione
|
Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni,
pubbliche, comitati appositamente costituiti con decreto
ministeriale, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute
e senza scopo di lucro |
Detrazioni dall'Irpef lorda nelle misura del 19% (articolo
13-bis, comma 1, lettera h) e h-bis) del Tuir); per le cessioni
gratuite di beni la detrazione va calcolata sul costo specifico
o, in mancanza, sul valore normale del bene |
Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero
per i Beni culturali e ambientali, previo parere del competente
Comitato di settore del consiglio nazionale per i Beni culturali
e ambientali; il Ministero comunica al Centro Informativo del
Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, entro
il 31 marzo di ogni anno, l'elenco dei soggetti erogatori e le
some erogate entro il 31 dicembre dell'anno precedente |
Erogazioni liberali in denaro finalizzate alla realizzazione
di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione e il potenziamento
di quelle esistenti nonchè per la produzione di spettacoli |
Enti e istituzioni pubbliche, Fondazioni o Associazioni riconosciute,
operanti esclusivamente nel settore dello spettacolo e senza
scopo di lucro |
Detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19 % dell'onere
sostenuto per importo non superiore a 2% del reddito complessivo
dichiarato (articolo 13-bis, comma 1, lettera i) del Tuir) |
- |
Erogazioni liberali in denaro |
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale) |
Detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19% dell'onere
sostenuto per un importo non superiore a 4 milioni di lire
(articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) del Tuir) |
Il pagamento può essere effettuato solo a mezzo banca,
ufficio postale, con carte di credito, con carte prepagate, con
assegni circolari e bancari |
Contributi associativi per sussidio nei casi di malattia,
impotenza al lavoro o di vecchiaia e alle famiglie in caso di
decesso |
SMS (Società di Mutuo Soccorso) che operano nei
particolari settori di cui all'articolo 1, legge 15 aprile 1886,
n. 3818 |
Detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19% dell'onere
sostenuto per un importo non superiore a 2,5 milioni di lire
(articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) del Tuir) |
Il pagamento può essere effettuato solo a mezzo banca,
ufficio postale, con carte di credito, con carte prepagate, con
assegni circolari e bancari |
Erogazioni liberali in denaro ai fini di promozione dello
sport |
Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, Pro
Loco e associazioni senza scopo di lucro di cui alla Legge
398/91 |
Detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19% per un
importo complessivo non superiore a 1 milione di lire per
periodo d'imposta (articolo 13-bis , comma 1, lettera i-ter)
del Tuir) |
Misura elevata a lire 2 milioni dall'articolo 37 del collegato,
ma il versamento dovrà avvenire a mezzo banca o ufficio
postale, ovvero attraverso modalità che saranno stabilite
con apposito decreto ministeriale |
Erogazioni liberali in denaro |
Partiti e movimenti politici |
Detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19% per importi
compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire (articolo 13-bis,
comma 1, lettera l-bis) del Tuir) |
Il versamento deve essere effettuato a mezzo banca o posta |
Donazioni |
ONLUS, Stato, Regioni, Province, Comuni, enti pubblici, fondazioni
o associazioni legalmente riconosciute con scopi esclusivi
di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione
o altre finalità di pubblica utilità, nonchè
fondazioni di cui al D.lgs. 153/99 |
I trasferimenti non sono soggetti all'imposta sulle successioni
e donazioni (articolo 3, comma 1, D.lgs. 346/90) |
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Acquisti a titolo gratuito di immobili |
ONLUS, Stato, Regioni, Province, Comuni e relativi consorzi
o associazioni dotati di personalità giuridica: enti
pubblici o privati legalmente riconosciuti, ove la donazione
sia finalizzata a scopi specifici di assistenza educazione, istruzione,
studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, fondazioni
di cui al D.lgs. 153/99 |
L'incremento di valore degli immobili è esente da Invim
(articolo 25, comma 1, lettera a) e c), D.P.R. 643/72) |
Per lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i relativi
consorzi o associazioni dotati di personalità giuridica
l'agevolazione spetta anche per i trasferimenti a titolo oneroso
effettuati tra gli stessi soggetti (articolo 25, comma 1, lettera
b), D.P.R. 643/72) |
Immobili caduti in successione |
ONLUS |
Esenzione dall'imposta sostitutiva dell'Invim (articolo 20 ,
comma 2, D.Lgs. 460/97) |
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