DEDUZIONE IRPEF DELLE EROGAZIONI LIBERALI


 

 EROGAZIONE LIBERALE

SOGGETTO PERCIPIENTE

AGEVOLAZIONE FISCALE

NOTE
Contributi, donazioni e oblazioni destinati ai paesi in via di sviluppo ONG (Organizzazioni Non Governative) idonee ai sensi dell'articolo 28, legge 49/87 Deduzione non superiore la 2% del reddito complessivo dichiarato (articolo 10, comma 1,lettera g) del Tuir) Non cumulabilità con la detrazione per erogazioni liberali alle Onlus di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) del Tuir
Erogazioni in denaro per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica italiana Deduzione fino all'importo di lire 2 milioni (articolo 10, comma 1,lettera i) del Tuir)

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Spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri ai sensi della legge 184/83

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Deduzione pari al 50 per cento delle spese sostenute (articolo 10, comma 1, lettera i-bis) del Tuir

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Erogazioni in denaro e cessione gratuita di beni in convenzione Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni, pubbliche, comitati appositamente costituiti con decreto ministeriale, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro Detrazioni dall'Irpef lorda nelle misura del 19% (articolo 13-bis, comma 1, lettera h) e h-bis) del Tuir); per le cessioni gratuite di beni la detrazione va calcolata sul costo specifico o, in mancanza, sul valore normale del bene Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i Beni culturali e ambientali, previo parere del competente Comitato di settore del consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali; il Ministero comunica al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco dei soggetti erogatori e le some erogate entro il 31 dicembre dell'anno precedente
Erogazioni liberali in denaro finalizzate alla realizzazione di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione e il potenziamento di quelle esistenti nonchè per la produzione di spettacoli Enti e istituzioni pubbliche, Fondazioni o Associazioni riconosciute, operanti esclusivamente nel settore dello spettacolo e senza scopo di lucro Detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19 % dell'onere sostenuto per importo non superiore a 2% del reddito complessivo dichiarato (articolo 13-bis, comma 1, lettera i) del Tuir)

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Erogazioni liberali in denaro ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) Detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19% dell'onere sostenuto per un importo non superiore a 4 milioni di lire (articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) del Tuir) Il pagamento può essere effettuato solo a mezzo banca, ufficio postale, con carte di credito, con carte prepagate, con assegni circolari e bancari
Contributi associativi per sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro o di vecchiaia e alle famiglie in caso di decesso SMS (Società di Mutuo Soccorso) che operano nei particolari settori di cui all'articolo 1, legge 15 aprile 1886, n. 3818 Detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19% dell'onere sostenuto per un importo non superiore a 2,5 milioni di lire (articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) del Tuir) Il pagamento può essere effettuato solo a mezzo banca, ufficio postale, con carte di credito, con carte prepagate, con assegni circolari e bancari
Erogazioni liberali in denaro ai fini di promozione dello sport Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, Pro Loco e associazioni senza scopo di lucro di cui alla Legge 398/91 Detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19% per un importo complessivo non superiore a 1 milione di lire per periodo d'imposta (articolo 13-bis , comma 1, lettera i-ter) del Tuir) Misura elevata a lire 2 milioni dall'articolo 37 del collegato, ma il versamento dovrà avvenire a mezzo banca o ufficio postale, ovvero attraverso modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale
Erogazioni liberali in denaro Partiti e movimenti politici Detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19% per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire (articolo 13-bis, comma 1, lettera l-bis) del Tuir) Il versamento deve essere effettuato a mezzo banca o posta
Donazioni ONLUS, Stato, Regioni, Province, Comuni, enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute con scopi esclusivi di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonchè fondazioni di cui al D.lgs. 153/99 I trasferimenti non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 3, comma 1, D.lgs. 346/90)

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Acquisti a titolo gratuito di immobili ONLUS, Stato, Regioni, Province, Comuni e relativi consorzi o associazioni dotati di personalità giuridica: enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, ove la donazione sia finalizzata a scopi specifici di assistenza educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, fondazioni di cui al D.lgs. 153/99 L'incremento di valore degli immobili è esente da Invim (articolo 25, comma 1, lettera a) e c), D.P.R. 643/72) Per lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i relativi consorzi o associazioni dotati di personalità giuridica l'agevolazione spetta anche per i trasferimenti a titolo oneroso effettuati tra gli stessi soggetti (articolo 25, comma 1, lettera b), D.P.R. 643/72)
Immobili caduti in successione ONLUS Esenzione dall'imposta sostitutiva dell'Invim (articolo 20 , comma 2, D.Lgs. 460/97)

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