Collocamento: si estende al privato (art.1)
Cade il vincolo per le società di limitarsi alla sola fornitura
di lavoro interinale; viene estesa ai consulenti del lavoro e
dell'Università l'attività di intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro.
I servizi pubblici e privati di collocamento saranno collegati
attraverso il Sistema Informativo del Lavoro (SIL) in una rete,
che comprenderà il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali e gli enti previdenziali. Nascerà la borsa del
lavoro, una banca dati dei lavoratori attivi e in cerca di occupazione.
Gli Enti bilaterali acquisiscono compiti rilevanti in materia
di collocamento. Finora questi organismi, che rappresentano sindacati
e associazioni dei datori di lavoro, hanno gestito alcuni istituti
contrattuali; ora avranno un ruolo nel collocamento, nella certificazione
dei rapporti di lavoro, nella vigilanza sugli appalti.
Nuove forme di lavoro e produzione (artt. 2-5 e 9)
Si introducono il lavoro a chiamata (job on call), il lavoro ripartito
(job sharing) e quello accessorio; sarà considerato occasionale
il lavoro che dura meno di trenta giorni in un anno, saranno emanate
nuove regole per le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.),
verrà incentivato il ricorso al part-time. Per le aziende
si regolamenta il ricorso a strumenti come l'outsourcing (il trasferimento
di un intero ramo produttivo) e come lo staff leasing, che consente
di "affittare" da altre società anche lavoratori
a tempo indeterminato. Nella disciplina sul socio lavoratore (art.9),
la preminenza verrà data al vincolo associativo piuttosto
che al rapporto di lavoro.
I lavoratori disabili con un contratto interinale, potranno essere
computati dalle aziende nella quota obbligatoria di lavoratori
disabili.
La delega favorisce l'estensione al settore agricolo di molte
forme di flessibilità, dal part-time al lavoro temporaneo.
Per ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto
di lavoro, il Governo è delegato alla certificazione (art.5).
Formazione: il governo è delegato al riordino dei contratti
formativi (art.2)
I contratti di apprendistato e i contratti di formazione saranno
collegati ai sussidi di disoccupazione. Un'attenzione particolare
è dedicata alla formazione per le neo-mamme, che potranno
usufruire di strumenti per il reinserimento nel mercato del lavoro.
Funzioni ispettive: verranno razionalizzate (art.8)
Le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro,
attualmente affidate al Ministero e all'Inps, saranno riviste
e centralizzate.
Pubblica amministrazione: è esclusa (art.6)
Le disposizioni del Ddl non si applicano al personale della P.A.,
a meno di un esplicito richiamo.