IVA BENI VENDUTI ALL'ASTA


 

Con il Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000 si applicherà l'Iva con il regime del margine anche sui beni venduti attraverso le case d'asta. L'attuale norma che prevede la forfetizzazione della base imponibile sarà sostituita da un sistema organico, simile a quello previsto per il commercio di beni usati, conforme alle disposizioni dell'Ue. La novità, che sul punto in questione recepisce nella sostanza la direttiva Cee n. 5 del 1994, è prevista dall'art. 44 del Collegato fiscale . Vediamo i diversi profili di questa nuova disciplina che interessa non soltanto le agenzie di vendita all'asta, destinatarie principali delle disposizioni, ma, anche, in determinate situazioni, la generalità dei contributi Iva.

Ambito di applicazione. Il nuovo regime si applica alle cessioni di beni mobili usati, nonchè oggetti d'arte, antiquariato e collezione elencati nella tablela allegata al dl n. 41/95 (che ha introdotto il regime del margine per il commercio di beni usati), poste in essere dalle agenzie di vendita all'asta in base a contrato di commissione con privati. In sostanza, la norma riguarda le vendite che le agenzie d'asta effettuano in nome proprio ma per conto del titolare del bene (nazionale o comunitario) che sia:

a) un privato consumatore, che non agisce quindi in veste di soggetto passivo Iva (imprenditore o lavoratore autonomo);

b) un contribuente Iva che, al momento dell'acquisto del bene, non ha potuto detrarre neppure parzialmente l'imposta, in base alle disposizioni degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/72. All'atto della rivendita del bene, il contribuente in questione emette fattura esente da Iva ai sensi dell'art. 10 stesso D.P.R. e le successive cessioni rientrano nel regime del margine di cui al dl. 41/95; in pratica, effetto analogo si verificherà se il contribuente rivende il bene per il tramite di una casa d'sta.

c) un contribuente Iva comunitario che beneficia, nel proprio stato membro, del regime speciale previsto per le piccole imprese (si veda l'art. 24 della sesta direttiva Ce del 1977);

d) un contribuente Iva che ha assoggettato la vendita al regime del margine sui beni usati, ai sensi dell'art. 36 del citato dl. 41/95.

Commisurazione dell'Iva. L'imposta si applica sull'utile complessivo che l'agenzia ritrae dall'operazione; per l'esattezza sulla differenza fra il prezzo pagato dall'acquirente del bene, comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'agenzia e l'importo che questa corrisponde al committente, al netto della commissione convenuta in base al contratto di mandato ( si veda la tabella a fianco). Come si vede, con questo sistema si assoggettano a imposta sia le commissioni addebitate dall'agenzia alle parti, sia l'eventuale maggior prezzo di vendita. All'agenzia è fatto divieto di detrarre l'imposta afferente le spese accessorie alla vendita, che saranno pertanto ribaltate all'aggiudicatario al lordo dell'imposta stessa, dando luogo a possibili duplicazioni d'imposizione.

 

FATTURA DEL MARGINE BENE ALL'ASTA

 

 Prezzo di aggiudicazione

 150.000

 Diritti dell'organizzatore

 15.000

 Spese addebitate all'acquirente

 5.000

 a) Totale pagato all'agenzia dall'acquirente

 170.000

   
Importo dovuto al proprietario del bene:

 145.000

 commissione a carico del proprietario:

 15.000

 b) Importo girato dall'agenzia al proprietario:

 130.000

   
 a)-b) Base di commisurazione dell'imposta =

 40.000

Imponibile al 20%

 L. 33.330

 Iva 20%

  L. 6.670

 

Adempimenti. L'art. 44 non recepisce le disposizioni comunitarie riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, dettate dai commi 4 e 5, paragrafo C, dell'art. 26-bis della menzionata sesta direttiva. Tali disposizioni prevedono che l'agenzia d'asta rilasci all'acquirente una fattura o un documento sostitutivo che indichi il prezzo di aggiudicazione, le imposte e tasse, le spese accessorie, senza però specificare distintamente l'Iva. L'agenzia rimetterà inoltre al committente un rendiconto che sostituisca la fattura che il committente stesso, se soggetto passivo, sarebbe tenuto a emettere. E' possibile, al riguardo, che gli adempimenti connessi alle vendite all'asta vengano definiti, in armonia con la disciplina comunitaria, in sede regolamentare, in forza della norma di delegificazione introdotta con il comma 136 dell'art. 3 della legge n.662/96. Fino ad allora, in mancanza di precisazioni, dovranno necessariamente trovare applicazione le disposizioni comuni, fermo restando il principio ch el'eventuale fattura emessa dall'agenzia non può evidenziare l'importo dell'Iva inclusa nel prezzo. Quanto all'effettuazione dell'operazione, il comma 4 dell'art. 44, conformemente all'ultimo comma dell'art. 26-bis della sesta direttiva Ce e analogamente alla disposizione dell'art. 6, secondo comma, lettera b), del D.P.R. 633/72, stabilisce che le cessioni di beni dal committente all'agenzia si considerano effettuate all'atto della vendita da parte dell'agenzia.